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Ecco perchè la cerco!

Ultimo Aggiornamento: 20/06/2009 08:10
19/06/2009 16:40
 
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Ciao Bruna66, non sono Gabriella ma Gabriele e considerato il fatto che mi sento particolarmente vicino alla tua condizione eccoti alcuni riferimenti normativi nella speranza che possano esserti utili:

L'art. 12 della legge 104/92 titola: diritto all'educazione e all'istruzione. In particolare sono importanti i primi 4 commi,(per la determinazione del diritto) : .

comma 1 viene garantito l'inserimento negli asili nido; .

comma 2 viene ribadito il diritto all'inserimento nelle sezioni di scuola : materna, nelle classi comuni di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie; .

questo comma fissa chiaramente l'obiettivo che si propone raggiungere l'integrazione scolastica :".....lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione....". .

il comma 4 fissa il diritto all'educazione e all'istruzione per tutti i disabili prescindendo dalle difficoltà di apprendimento e da tutte le altre eventuali difficoltà' derivanti dalla disabilita'. .



Asili nido .

L'art. 13 della legge 104/92, comma 2, stabilisce che e' compito degli Enti Locali delle Unita' Sanitarie Locali, organizzare gli asili nido per renderli adeguati alle esigenze dei bambini portatori di handicap, onde permettere gli interventi di recupero, socializzazione. E compito degli Enti Locali, fornire gli operatori e assistenti specializzati. .



Scuola materna. .

Con la legge 270/82,( art.12, commi 2° e 3°), si sana , da un punto di vista legislativo, una situazione d'integrazione nelle scuole materne, integrazione già presente sin dalla statalizzazione di tale grado di scuole ,(L. 444/68). la legge 270/82 istituzionalizza gli interventi di sostegno anche nelle scuole materne e fissa il numero massimo di bambini che ogni sezione deve avere : un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo di 13 bambini, ridotti, rispettivamente a 20 e a 10 per le sezioni che accolgano bambini portatori di handicap. .



Scuola elementare .

L'art. 2 della legge 517/77 detta disposizioni per l'integrazione scolastica nelle scuole elementari, articolo che introduce anche il tema della programmazione educativa individualizzata come strumento indispensabile per "....agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, in particolare dei portatori di handicap....".l'art. 13 comma 3° prevede :"...... l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisico o sensoriale, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati....", (come previsto dalla legge 517/77 art. 2). Il comma 1° punto b della legge 104/92 prevede la dotazione di attrezzature tecniche e materiale didattico, oltre alla dotazione di ausili personali, per rendere effettivo il diritto allo studio. .



Scuola media .

L' art. 7 della legge 517/77 decreta l'integrazione scolastica nelle scuole medie. Questo articolo e' speculare a quello che prevede l'integrazione scolastica nelle scuole elementari. Si deve rilevare che il comma 5° art. 13 della legge 104/92 recita : "......nelle scuole secondarie di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per iniziative sperimentali di cui al comma 1 lettera e, realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico/funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.....".Tale diritto all'integrazione ha specifiche modalità di attuazione, ( art. 14 - L. 104/92).Detto articolo oltre a prevedere l'aggiornamento del personale e dei programmi di orientamento scolastico e professionale per gli alunni con handicaps, alla continuità educativa garantendo ai disabili l'adempimento dell'obbligo scolastico ,(al diciottesimo anno di età),consentendo anche più di una ripetenza,( art. 14 comma 1°).Le stesse disposizioni predisposte nelle scuole elementari circa : assistenza per l'autonomia della persona e per i supporti e ausili didattici, vale anche per le scuole superiori di primo , secondo grado e università, (L. 104/92 art. 13 comma b). .



Scuole superiori .

Con le leggi 517/77 e la 270/82 veniva definitivamente decretato il diritto all'integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo. Per le superiori, fu la Corte Costituzionale con sentenza n° 215/87 a sciogliere per prima il nodo. La Corte ha dichiarato : " .....l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, terzo comma, della L. 118/71.-recante " conversione in legge del d.l. 30/1/71, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili....."- nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevede che "sarà facilitata",anzichè disporre che "e' assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori. Sentenza che ha trovato la sua dimensione legislativa nell'art. 12 comma 2 L.104/92 "......e' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione delle persone handicappate nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle università....."
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